Privacy

 

Dall’entrata in vigore della vecchia legge sulla tutela della privacy n. 675/96 (che viene ABROGATA a partire dal 1 gennaio 2004, e sostituita dal dlgs 30 giugno 2003, n.196 - GU n. 174 del 29-7-2003  Suppl. Ordinario n.123), molti fotografi hanno dimostrato interesse (o preoccupazione) in relazione alle nuove norme che vincolerebbero l’attivita' di reporter e, in generale, quella di fotografo.

Come capita in questi casi, hanno cominciato a diffondersi "leggende metropolitane" sulle proibizioni che la legge avrebbe introdotto, e sull’impossibilita' di svolgere il proprio lavoro, dato che serpeggia il timore che sia divenuto impossibile fotografare chiunque senza il suo consenso.

LA LEGGE SULLA PRIVACY 

La famigerata legge e' la n. 675/96, ora in sostituzione con il dlgs 30 giugno 2003, n.196 ,la cui finalita' e' quella di adeguare la legislazione italiana al contesto legale piu' austero della Comunita' europea. Questa legge, tuttavia, si occupa sostanzialmente del fatto che non sia possibile raccogliere indiscriminatamente dati personali sui cittadini, per poi rielaborarli, cederli ad altri o pubblicarli.

Il nocciolo della legge, dunque, mira a porre delle regole - controllate da un Garante della Privacy - nella raccolta e diffusione di qualsiasi dato sugli individui (e conseguentemente anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo delle informazioni che lo riguardano. In particolare, il trattamento di alcuni dati definiti "sensibili" (ad esempio idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, ecc.) sono subordinati ad esplicito assenso da parte dell’interessato, e da controlli molto piu' stretti su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati. Costoro, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalita' con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i files di computer.

Oltre a ricordare, in margine, che la raccolta di indirizzi e la cessione a terzi di tali indirizzi e' regolamentata ora da tale legge, per quello che riguarda in specifico il fotogiornalismo, le norma sono mitigata dalla facolta' per il fotogiornalista di esercitare la sua attivita', pur se in rispetto dei codici deontologici relativi. Il fotogiornalismo e la privacy sono regolamentati dall'art 25 della "vecchia" 675/96, e poi dall'articolo 136 nel dlgs 196/2003, in sostanza rendono NON APPLICABILI le norme generali previste per la privacy, anche se all'interno di regole di comportamento.
" Art. 25 legge 675/96. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati e' effettuato nell’esercizio della professione giornalistica e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialita' dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

"art. 136 dlgs 196/2003: 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica. 
Art. 137 (Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. 
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Ora, per quello che riguarda il fotoreporter, questa norma significa che la pubblicazione delle immagini (in senso lato, il "trattamento" di dati personali) NON e' subordinata ad assenso se essa avviene per finalita' giornalistiche, e per fare davvero informazione.

Particolarmente stringenti sono invece le norme relative alla divulgazione di immagini riguardanti i minori che, nella nuova stesura della legge, non devono essere identificabili:

Art. 50 dlgs 196/2003:(Notizie o immagini relative a minori) 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

 

Inoltre, il conservare dei negativi (di matrimonio, di ritratto, di cerimonie, di bambini, eccetera) nel proprio archivio professionale NON rientra in nessuna restrizione particolare: non si tratta infatti ne' di dati sensibili (a meno che non siano fotografie riferite a tali aspetti particolari), ne' di pubblicazione e quindi di usi assoggettati a release. Vanno fatte le corrette considerazioni sulla proprieta' dei negativi nel caso del ritratto, ma sussiste nessuna violazione di privacy.

Negli altri casi (cioe' se non viene usata per giornalismo, o se e' relativa ad elementi come la salute e la vita sessuale), occorre sempre il consenso.

LE REGOLE CHE GIA’ ESISTEVANO

I fotografi anche solo minimamente documentati sanno che da decenni la regolamentazione esistente non era identica, ma produceva effetti molto simili.

La legge 633/41(quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona.

IN CONCRETO

In pratica, dal punto di vista specifico del fotografo la nuova legge sulla privacy non ha aggiunto proprio nulla. La 675/96 prima, ed il dlgs 196/2003 hanno istituito regole molto piu' stringenti e severe sui dati personali che puo' gestire la societa' di marketing, la banca, l’azienda, il partito, il giornalista di penna, ma ha di fatto lasciato le cose piu' o meno come stavano per quello che riguarda la fotografia, anche se sono meglio stati chiariti i termini della questione

Unico elemento forse davvero innovativo, sta nel fatto di dover chiedere l’assenso esplicito per la pubblicazione di immagini che riguardano la salute dei personaggi pubblici, cosa che prima non necessariamente ricadeva nel novero delle eccezioni che non ne permettevano la pubblicazione.

In pratica, ora:

1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4) Occorre autorizzazione in ogni caso se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute o sulla vita sessuale (legge 675/96).

5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

PRIVACY ED ARCHIVI FOTOGRAFICI

L’immaginario collettivo spinge un numero sempre maggiore di persone a fare pressioni sul fotografo che ha in archivio immagini che lo ritraggano, come se il fatto che il fotografo detenga queste immagini sia – in se' – una situazione che sia lesiva dei suoi diritti.

Ovviamente, oggetto dell’attivita' di una notevole parte degli operatori fotografici consiste nella gestione di un archivo di immagini, nel quale si conservano le foto prodotte dal fotografo stesso (singoli professionisti) o dai fotografi rappresentati (agenzie fotografiche). La consistenza numerica varia da alcune migliaia di immagini nel caso dei piccoli operatori a numerosi milioni di diapositive, nel caso delle maggiori agenzie d’archivio (ad esempio Grazia Neri, Granata, Olympia, eccetera).

Sull’onda emozionale che le leggi sulla privacy hanno portato, e' sempre piu' frequente il caso in cui i personaggi ritratti si rivolgono a fotografi ed alle agenzie con la convinzione che le immagini fotografiche che li ritraggono siano da considerarsi alla stregua di "dati personali" e che sia quindi dovuto loro, ai sensi dell’articolo 13 della legge 675, il diritto di conoscere nel dettaglio quali e quante immagini siano detenute, come vengano utilizzate e anche - su richiesta – che tali immagini vengano rimosse dall’archivio.

Chiaramente questa ipotesi si tradurrebbe nell’assoluta paralisi di qualsiasi attivita' fotografica d’archivio, a partire dalle strutture che utilizzano le immagini come elementi giornalistici per distribuirle alle testate nazionali (le maggiori agenzie d’archivio), giu' giu' fino ai piccoli archivi dei fotografi di provincia, che ovviamente detengono le immagini delle cresime dei ragazzi, dei battesimi, o delle manifestazioni locali come saggi e similari.

Va rilevato che le immagini fotografiche detenute con finalita' anche professionali e che ritraggano privati cittadini o personaggi pubblici sono soggette alle restrizioni gia' imposte dalle norme concernenti il diritto all’immagine, contenute nella legge 633 del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, con i quali il legislatore ha gia' inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la pubblicazione di immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sia' gia' nota al pubblico, e destinate al finalita' giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi in pubblico.

Appurato dunque che il diritto di privacy del cittadino in relazione alla pubblicazione di immagini e' comunque difeso da questa norma di legge (633/41), la detenzione, l’archiviazione e la disponibilita' in archivio di immagini fotografiche non ricade in se' nei casi previsti dalla legge 675/96, non potendosi assimilare l’immagine fotografica ad un "dato personale" del singolo.

I singoli fotogrammi o le loro riproduzioni su qualsiasi supporto, infatti, sono semmai assimilabili a fonti di notizie giornalistiche – se la detenzione in archivio avviene con lo scopo di porre tali immagini a disposizione della stampa per i consueti usi di informazione – o al supporto della propria attivita' professionale, quando tali immagini rappresentino l’archivio professionale di un autore fotografo, ricadendo cosi' nei casi di esclusione previsti dall’art. 12, lettere e) ed f), della legge 675/96.

IL FOTOGRAFO DEVE DICHIARARE GLI ARCHIVI DI DATI DEI SUOI CLIENTI?

Il dubbio e' se esista per il fotografo l’obbligo di notifica al Garante della Privacy, ai sensi della legge 675/96.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 5-ter, lettera g) della legge sulla Privacy, il "piccolo imprenditore" (definizione in cui rientra anche il fotografo artigiano) e' esonerato dall’obbligo di certificazione. Per "piccolo imprenditore" si intende la definizione data dall’articolo 2098 del codice civile. Il che significa che non sono considerati piccoli imprenditori le ditte anche di minima dimensione di comparti industriali (ad esempio, un editore). La fotografia appartiene comunque al comparto dell’artigianato, se esercitata in forma di impresa (se libera professione, e' invece dovuta l’iscrizione all’ufficio Iva ed all’Inps).

Inoltre, ricordiamo che il trattamento dei dati necessari ai fini fiscali (fatturazione, ecc.) NON richiede l’assenso da parte degli interessati.